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(MT-10) Le Penne


RedbulMt10

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Sinceramente a me si alza con tutte e tre le mappature sempre con tcs1. Diciamo che con la std fa "un po di fatica" e la moto viene su più di cattiveria. in A e in B si alza di potenza fino alla terza. comunque io ora uso Mappa A e tcs1 e mi faccio delle belle penne.

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Che si alzi con tutte e tre le mappature succede anche a me, soprattutto col tcs1. Col tcs3 c'è l'anti impennata, quindi impossibile si impenni (salvo che uno abbia un problema all'elettronica). Però di potenza in terza marcia, senza un deciso aiuto del pilota (o della strada), a me su non viene. Figuriamoci di quarta o quinta...

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DrManetta abbiamo la moto che si comporta in maniera uguale. Ovviamente anche io intendo che in terza non viene su partendo dalle ruote a terra. E' ovvio che se partissi in impennata dalla seconda riuscirei a tenerla su anche in terza quarta e quinta (se ne fossi capace :P )

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Tutto questo in strade chiuse al traffico vero? [emoji23]

 

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 A dire il vero qui non esiste una vera e propria proibizione nel impennare (spulciando bene la legge ce una sentenza del 2012) , se non si supera il limite di velocita´e si ha il controllo del mezzo  :ph34r:

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L'articolo del CdS è il 170. In realtà una mano si può staccare dal manubrio "per segnalazioni". Quindi se ti fanno obiezioni puoi contestarle: non limita o definisce il tipo di segnalazioni.

 

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 

 
Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. 
 
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. (3)
2.Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone  oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che  il  conducente  abbia eta' superiore a sedici anni.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (1) 
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. 
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.
6-bis Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 646. (3a)
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
 
A.
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