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freddy

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  1. mi domando come mai non mettono il silenziatore orizzontale piuttosto che verticale mi correggo la posizione orizzontale costringerebbe in una posizione diversa anche l'intero collettore/i e successivamente sarebbe impossibile montarlo in verticale invece montandolo in verticale si può sempre girare il silenziatore ed allungare la staffa certo che di piatto starebbe meglio
  2. se le continental sono come quelle sotto la mia a6 ..... continental per sempre però ste golden mi tirano assai
  3. CHE FAMO? conti attak evo €225 k73 € 180 gt 260 € 180
  4. molto più semplicemente, apri lo strumento e ricolloca la lancetta
  5. usata? in giro la trovi sul centone ma allo stesso prezzo trovi nuovo koso acewell
  6. ci sono le m+s come no ad es. le pirelli scorpion http://www.moto.it/news/gomme-invernali-per-moto-scooter-esistono.html http://www.motociclismo.it/gomme-invernali-per-moto-in-germania-sono-obbligatorie-1--moto-10343
  7. allora che bello che mi porti indietro nel tempo verso i miei 16-17 anni (anni '80) con la vespa cambiavo una gomma al mese (ed ilcambio lo facevo da solo con il cerchio scomponibile) anche io facevo delle escursioni sulla neve avvantaggiato dalla estrema guidabilità della vespa che solo mi restituiva delle gran botte sulle caviglie in tema io non avendo ancora ordinato nulla per la mia (ma sono prossimissimo) mi orienteri tra le morbide mutant k73 e gt260 più forse verso le gt260 per una questione di estetica e per una questione di "vuoi vedere che mi dice (_!_) ed indovino un buon prodotto!!!" tanto sono tutte morbide e lavorano con basse temperature, ma le mutant sono sperimentate (ed anche vecchie), le k73 se ne legge qualcosa (con certa soddisfazione) mentre le gt260 si presentano bene e nuove ma costano anche 180$ l'intero treno contro 255$ delle mutant quindi sono fortemente tentato dalle gt260
  8. Sono sicuro che sarà una meraviglia con colori militari / petrolio
  9. http://www.yamaha-motor.eu/designcafe/it/about-bikes/off-road/index.aspx?view=techspecs&pmc=XT660RSM&year=2014&category=motorcycles&segment=&article=441237&model=XT660X%20SUPERMOTARD qui ci sono le caratteristiche tecniche della xt660x che ha il vantaggio di avere una sella "scorrevole" tipo motard rispetto alla nostra che sembra una poltrona a seduta fissa per il resto Inclinazione canotto sterzo 26º Avancorsa 94 mm
  10. il silenziatore è già fatto e prodotto (è lo stesso di tutti gli altri scarichi) occorre solo raccordare i collettori e procedere con l'omologazione quindi si prende il disegno CAD e si comanda alla piegatubi di lavorare fin che può su tubi di acciaio inox aisi 304 (spessore 1-1,5 mm) altrimenti si salda occorre poi inserire il silenziatore ed ancorarlo da qualche parte. la parte più lunga credo sia l'omologazione
  11. monto la candela all'iridio dopo la prima candela originale, quindi circa 4 candele fa l'unica differenza che ho notato che costa molto di più per il resto occorrono palati così fini ma così fini che su un prodotto rude e selvaggio come la 03 non si avverte nulla
  12. allora se vi dico ..... tremate ...... con l'anteriore originale 23.000 la posteriore è la seconda (identica alla prima e sempre con DOT 08) comportamento buono e sincero ora sono divertentissime perché talmente indurite da consentirmi intraversamenti indecenti per le strade di Roma complice l'aumento dell'età e la disponibilità di tempo, la prima posteriore è stata chiusa subito mentre le seconda qualche volta, Ora però si cambia e voglio qualcosa di gradevole a vedersi e quindi ..... sto ordinando le k73 a € 170 voglio anche provare gomme morbide sulla mia MoTardona03
  13. Sono qui affacciato per vedere tutti gli step
  14. Il mono e estremamente rude perche' gli mancano almeno altri due cilindri per addolcirsi Si guida da rude con le mani ed i piedi ma dolcemente con le dita Dita indice e medio sempre sulla frizione ad accompagnare soprattutto in scalata Mancando anche un sistema antisaltellamento occorre accompagnare il motore in rilascio in frenata il passaggio alla marcia superiore avviene solo pelando la frizione senza premerla tutta indice e medio della mano destra sul freno il freno posteriore accompagna la moto in frenata tutto lo fa il freno motore quando vuoi facciamo un giro insieme
  15. Io monto questo http://www.xenonpertutti.com/kit-slim/72-kit-moto-h4-bixenon.html 4300k
  16. qui c'è il regolamento all'art. 78 http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-78-modifiche-delle-caratteristiche-costruttive-dei-veicoli-in-circolazione-e-aggiornamento-della-carta-di-circolazione/regolamento-art-78.html
  17. ps: anche i tubi in treccia non si possono montare .... sono sempre modifiche
  18. Molto piu semplice del previsto E il codice della strada che vieta e sanziona le modifiche http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada.html Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi. 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento. 4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti. 5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza. 6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 168 a euro 674. Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti. 2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento. 2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1) 2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2) 3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento. 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. (3) 3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. (3) 4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo. 5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento. 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento. 7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. 8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione. 10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali. 12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo. 13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. (1) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art.17 della legge 23 febbraio 2006, n.51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n.273. (2) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n. 273. (3) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004. Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
  19. Nessuno produce scarichi bassi omologati per la 03 ci sono tuttavia tante applicazioni artigianali Ad es ajko lo produce Se ci fosse una soluzione la adotterei per non respirare i gas incombusti
  20. freddy

    Cura della catena

    Ciao Mimmo, bentrovato in questo post http://www.mt-series.it/index.php/topic/6913-cura-della-catena/?p=74866 spiego perché il petrolio lampante non è indicato spesso il petrolio lampante o kerosene viene utilizzato come un vero e proprio solvente organico che certo non fa bene alle orings della catena alle brutte se si vuole usare il pennello fanno molto meno danni il gasolio o la benzina, ma la migliore pulizia è il sapone della nonna e l'acqua
  21. allora sei vicino a balduina fammi sapere se hai bisogno
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